I.N.M.A.C.I.

Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi ed Ipovedenti
Fondato da Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti APS-ETS e Associazione Disabili Visivi APS-ETS.

Si ritiene necessario sottolineare l'importanza della puntuale osservanza della poco conosciuta normativa sulle barriere percettive per i disabili visivi sotto i seguenti profili:

- Per effetto del combinato disposto dell'art. 1.2.c) del DPR 503/1996 (per spazi ed edifici pubblici) o dell'identico testo dell'Art. 2.A.c) del D.M. 386/1989 (per strutture private aperte al pubblico), rispetto all'Art. 4.3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall'Italia con Legge 18/2009), gli "accorgimenti e segnalazioni" necessari per il superamento delle barriere senso-percettive per non vedenti ed ipovedenti sono esclusivamente quelli ritenuti idonei dalle Associazioni nazionali della categoria; qualunque altra soluzione, non approvata da dette Associazioni non garantisce l'orientamento e la sicurezza dei disabili visivi ed è fonte di responsabilità contabile per danno erariale o, nel campo privato, di responsabilità contrattuale.

- Sanzioni previste a carico del progettista, del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori e del collaudatore ai sensi dell'Art.82.7 del DPR 380/2001 (Codice dell'edilizia).

- Responsabilità del progettista per falsa asseverazione ai sensi dell'Art. 21 DPR 503/96 e per omissione nella relazione prevista nell'Art. 20, comma 1 e 2 della precisa indicazione " degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti " per l'eliminazione delle barriere percettive per i disabili visivi.

- Si noti che il D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici) impone al Responsabile del procedimento la verifica della rispondenza del contenuto dei documenti di progetto alla normativa vigente e, quindi, anche la verifica della presenza negli stessi delle specifiche di cui sopra, relative agli accorgimenti e ai materiali per l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti e degli ipovedenti.

- Possibile declaratoria di nullità ex Art. 1418 C.C dei contratti di appalto i cui capitolati non prevedano l'eliminazione delle barriere percettive, con conseguente responsabilità contabile degli estensori dei capitolati.

- Responsabilità dinanzi alla magistratura contabile per i danni derivanti dai maggiori oneri conseguenti ad una tardiva messa a norma di opere eseguite in violazione della normativa sull'eliminazione delle barriere percettive per i disabili visivi.

- Responsabilità dinanzi alla magistratura contabile per i danni derivanti dall'obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti, in dipendenza dell'Art. 1.7 del DPR 503/1996: “Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento”.

- Poiché la mancata eliminazione delle barriere architettoniche e percettive configura certamente una situazione di discriminazione delle persone con disabilità visiva rispetto a quelle normodotate, può essere promosso a tale titolo ricorso al Tribunale competente sia da parte del singolo disabile che da parte dell'Associazione di categoria, ai sensi della Legge 1 marzo 2006, n. 67 (Artt. 3 e 4).

Il rispetto effettivo della normativa innanzi citata potrà essere accertato attraverso l'esercizio, da parte dei singoli interessati e/o delle relative associazioni di categoria, del diritto di accesso agli atti contrattuali e agli elaborati tecnici con relative relazioni illustrative, ai sensi della Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi (L. n. 241 del 1990).

§.1. D.P.R. 503/96

Mentre il Legislatore si è occupato da tempo delle barriere architettoniche per le persone con disabilità motoria (Art. 27, Legge n. 118 del 1971 e relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384, successivamente entrambi sostituiti), il convincimento che in tale concetto dovessero rientrare anche le "barriere percettive" che ostacolano i disabili sensoriali, anche se già contenuto in testi normativi vecchi di alcuni decenni (Legge 13/1989, D.M. 236/1989), recentemente è stato ancora più nettamente ribadito e comincia a farsi strada nell'opinione pubblica e nella mente dei progettisti.

A parte il Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001) e successive modifiche e integrazioni, l'ultimo testo in ordine di tempo che se ne occupa specificamente in relazione agli edifici e spazi pubblici è il Regolamento emanato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, di cui riportiamo qui di seguito soltanto i commi che concernono l'argomento trattato.

Art. 1.2, lettera c): Sono da considerare barriere architettoniche, e quindi da superare , "la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi".

Questa norma riproduce letteralmente quanto già disposto dall'Art. 2, A), c) del D.M. del 14 giugno 1989 n. 236 (Ministero dei Lavori Pubblici). Gli "accorgimenti e segnalazioni" di cui si parla sono specificate dalla Commissione Barriere Architettoniche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, nella delibera del 3 agosto 2012, stabilisce i sei codici del linguaggio tattile Loges (attualmente nella sua forma evoluta "Loges-Vet-Evolution").

Art. 1.3: "Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI".

Art. 1.4: "Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento".

Questa norma è particolarmente importante, perché amplia l'obbligo di garantire la fruibilità anche a quei luoghi per i quali non siano in corso interventi. Essa è stata rafforzata e resa operativa attraverso l'entrata in vigore della legge 67/2006, che permette alla persona con disabilità di presentare ricorso al Tribunale, contestando il mancato adeguamento come causa di discriminazione nei suoi confronti.

Art. 1.5: “In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati”.

Contrariamente a quanto si cerca di fare in alcuni casi, il servizio di assistenza, può sostituire gli "accorgimenti e segnalazioni" di cui alla lettera c) dell'Art. 1.2, soltanto provvisoriamente e negli edifici già esistenti nel 1996 e quindi non in quelli costruiti o ristrutturati dopo l’entrata in vigore del DPR. D'altra parte è evidente che il dover ricorrere alla "assistenza" è la completa negazione del diritto alla mobilità sicura e "autonoma" che la legge garantisce alla persona con disabilità.

Art. 1.7: “Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento”.

Art. 4: "I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire ... l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale."

Qui le espressioni utilizzate per individuare le zone e le situazioni da rendere accessibili sono molto ampie e ricomprendono praticamente l'intero tessuto urbano. Naturalmente la conoscenza da parte del progettista delle capacità di orientamento dei disabili visivi e delle modalità da essi utilizzate per compensare il deficit sensoriale, può risultare preziosa per limitare gli interventi alle situazioni che li richiedono in maniera tassativa, prevedendo la possibilità di utilizzare anche le cosiddette "guide naturali", pur con la necessaria cautela e nei limiti della loro effettiva fruibilità da parte dei minorati della vista. Ciò può risultare particolarmente importante quando gli spazi pubblici di cui si parla siano costituiti da parchi o giardini.

Inoltre espressioni come "relazioni sociali " e "fruizione ambientale" dimostrano come la volontà del Legislatore vada ben oltre la garanzia della fruibilità del servizio primario fornito dalla struttura di cui si tratta; non sarà quindi sufficiente guidare il disabile, ad esempio, dall'ingresso dell'ospedale al banco accettazione o informazioni, ma, oltre che a tutti gli ambulatori e i servizi sanitari ivi presenti, il cieco deve poter raggiungere da solo tutti i reparti e gli altri servizi non sanitari, come il posto di ristoro, l'edicola, eventuali esercizi commerciali, ecc.

Art. 6. Attraversamenti pedonali: "4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti ..."

Qui il riferimento ai percorsi-guida è indiretto ma ugualmente pregnante: in ogni caso il disabile visivo per poter usufruire dell'ausilio del semaforo deve poter individuare la zona di attraversamento, e a questa quindi deve essere condotto dal percorso-tattile. Inoltre, poiché la segnalazione acustica del verde semaforico deve essere attivabile mediante la pressione di un pulsante, il percorso deve consentire al disabile visivo di individuare proprio la posizione fisica del palo semaforico su cui è posto il pulsante stesso; d'altra parte la soluzione della segnalazione acustica solo su richiesta è preferita sia dagli abitanti della zona che tendono giustamente ad evitare o a contenere al massimo fonti di inquinamento acustico, sia dagli stessi disabili visivi, che considerano controproducente e lesivo per la loro immagine l'uso di sistemi che li discriminino al di là di quanto strettamente necessario. L'attivazione del segnale acustico mediante telecomando è assolutamente da evitare, a meno che esso non sia una possibilità aggiuntiva rispetto al pulsante posto sul palo semaforico, dato che limita l'utilizzo del semaforo a chi risiede nella stessa città e quindi se ne può munire.

Art. 7.1: "Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti .... 8.1.10 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236."

Il D.M. richiamato fa obbligo di segnalare l'inizio e la fine delle scale con apposite strisce tattili riconoscibili dai non vedenti, poste ad almeno 30 cm dalle scale stesse, ma l'esperienza pratica ha suggerito di porre il segnale di "pericolo valicabile" a 40-50 cm dal bordo del primo gradino in discesa, mentre il segnale di "Attenzione servizio" può essere posto a 30 cm dalla base del primo gradino in salita.

Art. 13.3: "Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale."

L'importanza di questa norma balza evidente solo che si pensi a zone come i complessi ospedalieri o le città universitarie, nei cui viali, in mancanza di un percorso-guida, sarebbe veramente difficile orientarsi per chi non vede o vede male.

Art. 20.1: "Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento."

Art. 20.2: "Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito, gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo."

Si noti che il D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici) impone al Responsabile del procedimento la verifica della rispondenza del contenuto dei documenti di progetto alla normativa vigente e, quindi, anche la verifica della presenza negli stessi delle specifiche di cui sopra, relative agli accorgimenti e ai materiali per l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti e degli ipovedenti.

Art. 21. “ Verifiche. 1. In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (5), è fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.

Art. 22. Aggiornamento e modifica delle prescrizioni. 1. Sono attribuiti alla commissione permanente istituita ai sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, nonché il parere per le proposte di aggiornamento delle normative specifiche di cui all'art. 13.”.

Si tratta della Commissione di studio sulle Barriere Architettoniche presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla quale Enti pubblici e privati cittadini possono chiedere pareri in materia, che ha pubblicato il 3 agosto 2012 un importante parere che ha evidenziato la necessità che i segnali tattili adottati in Italia rispondano al requisito della uniformità e che utilizzino i sei codici aventi precisi e collaudati significati e attualmente integrati con i messaggi vocali (Sistema Loges-Vet-Evolution, in sigla "LVE®"). La ricostituzione di tale Commissione, disciolta, insieme a tutte le altre, con un provvedimento del Governo Monti motivato con le necessità di austerity, è stata prevista in diverse proposte di legge, tutte decadute per fine legislatura

§.2. Legge 104/92 (riprodotta in parte nel DPR 380/2001, Codice dell'edilizia)

Anche se nella cosiddetta "Legge-quadro sull'handicap" (legge 5 febbraio 1992, n. 104) non è impiegato il termine "non vedenti", all'Art. 1.3 viene chiarito che tale legge si applica anche a chi presenta una minorazione sensoriale e tale espressione comprende proprio la disabilità visiva.

Riportiamo qui un estratto da alcuni articoli particolarmente significativi in tema di barriere percettive.

Art. 23. “ Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative .

1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. ....

2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo comma, della L. 17 maggio 1983, n. 217 [nota] o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.[Nota: Si tratta delle imprese turistiche che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.]”

E' da sottolineare che vengono continuamente pubblicate "Guide al turismo accessibile" e articoli di stampa che esaltano l'accessibilità di alberghi, spiagge e strutture sportive, nei quali le uniche barriere eliminate sono quelle fisiche, mentre per non vedenti ed ipovedenti né piste tattili né mappe a rilievo sono state installate, a parte le pulsantiere in braille degli ascensori, e si tratta quindi di strutture fuori norma.

“Art. 24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, L. 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche,

quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. "

§.3. Il D.M. 236/89

Con riferimento agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, e sia per gli spazi interni che per quelli esterni a tali edifici, fin dal 1989 è stato emanato un Decreto ministeriale contenente le prescrizioni tecniche minime da seguire per conseguire l'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive.

Sono previsti tre gradi di interventi a seconda della destinazione dell'edificio o di parte di esso: quelli più estesi, per assicurare l'accessibilità totale, e quelli meno estesi, che assicurano soltanto la visitabilità e cioè l'accessibilità di alcune parti delle strutture; l'adattabilità è invece la progettazione per una eventuale e futura accessibilità del manufatto.

Per comodità del lettore riportiamo qui soltanto le norme specificamente rivolte a tutelare i disabili visivi, che sono le meno conosciute e quasi sempre trascurate dai progettisti, dai direttori dei lavori e dai collaudatori.

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236. "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

Nota bene: il DM 236 si applica a tutti i casi in cui l'atto autorizzativo per la costruzione o la ristrutturazione sia stato rilasciato in data successiva all'11/08/1989.

(Estratto delle norme specifiche concernenti i non vedenti e gli ipovedenti)

“ Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente decreto:

A) Per barriere architettoniche si intendono:

............

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.”

Nota bene: per le persone con disabilità visiva l'accessibilità “ in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia” si ottiene mediante l'installazione di piste tattili e di mappe a rilievo (v. D.M. Ministero Beni Culturali e Ambientali 342/2008.

“H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.”

“ Art. 3.2 L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:

a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;

b) le parti comuni.

Art. 3.3 Devono inoltre essere accessibili:

a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento........

b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;

c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio,, secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5.

Art. 3.4 Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:

..........

b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;

c) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all'art.5, sono accessibili;

d) nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile;

e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico.

Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore ai 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;

f) nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.

g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità”.

“ Art. 4. Criteri di progettazione per l'accessibilità.

Art. 4.1.1 Porte

...... ... sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali.

Art. 4.1.2 (Pavimenti)

.....

Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.

“Art. 4.1.10 Scale

..........

6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti. (Per le specifiche vedi 8.1.10).

Art. 4.2.1 Percorsi

..... Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti.

(Per le specifiche vedi 8.2.1).

Art. 4.3 Segnaletica

Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere istallati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del DPR 27 aprile 1978 n. 384.

I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili.

Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.

Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille.

Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata.”

Nota bene: gli “apparecchi fonici”, di cui parla la norma, si identificano attualmente nei messaggi vocali che il non vedente riceve dai TAG RFG incorporati nelle piastre tattili o poste al disotto di esse (codifica LVE). Questi ultimi due commi sono importanti perché si riferiscono alla necessità di installare le mappe a rilievo e le targhe in braille; tali ausili non sarebbero individuabili in alcun modo da chi non vede, se non fossero segnalati mediante specifici indicatori tattili a terra .

“In generale, ogni situazione di pericolo deve essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.

Art. 4.5 Edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

Art. 4.6 Raccordi con la normativa antincendio

Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in "compartimenti antincendio" piuttosto che l'individuazione di "sistemi di via d'uscita" costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

La suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo sicuro statico" così come definito dal D.M. 30 novembre 1983, recante "termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi" pubblicato su G.U. n. 339 del 12.12.1983 deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi.

Art. 8.1.10 Scale

...... Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

Art. 8.1.12 Ascensore

..... I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille. Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico. .......

Art. 8.2.1 Percorsi

......Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.

Art. 8.2.2 (ultimi due capoversi) Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.

I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.”

§.4. La legge 41/86.

Un'altra norma, ancora precedente, che aveva lo scopo di evitare l'esecuzione di opere in cui fossero presenti delle barriere architettoniche, è quella contenuta nella legge finanziaria 28 febbraio 1986 n. 41. Essa fa riferimento alla regolamentazione contenuta in un D.P.R. del 1978 che è stato poi sostituito dal più recente D.P.R. 503/96.

Art. 32 comma 20: "Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384 in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono essere altresì erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo Decreto."

(vedi Art. 1.7 del DPR 503/1996).

§.5. Il Codice dell'edilizia (D.P.R. 380/2001)

Questo "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" racchiude in sè le norme emanate nel tempo, aggiornandole, pur senza apportare modifiche sostanziali. Un esempio di ciò è l'Art. 82:

Art. 82 -“Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilita'e la visitabilita' di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonche' ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalita', qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nullaosta da parte delle autorita' competenti alla tutela del vincolo, la conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche puo' essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorita'.

[Nota: Il DPR del 1956 è stato abrogato, ma la norma è stata riprodotta nell'art. 112 del D.LGS n.81/2008 al quale deve ritenersi riferito il rinvio erroneamente qui riportato.

IMPORTANTE: la distinzione contenuta nell'art. 19 DPR 503/1996 tra opere provvisionali e, in subordine, opere mobili, insieme ad alcune affermazioni di principio sulle "opere provvisionali" contenute nelle linee guida del 2008 per i Beni di interesse culturale dimostrano che il linguaggio LVE si deve qualificare come "opera provvisionale" e quindi installabile, con i dovuti accorgimenti, anche in aree di pregio]

3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformita' alla normativa vigente in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 e' subordinato alla verifica della conformita' del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilita' per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico e' accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilita' e' condizionato alla verifica tecnica della conformita' della dichiarazione allo stato dell'immobile.

6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformita' dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilita' e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformita' siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.

7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilita' ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformita' che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilita' degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate

9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia .”

§.6. La Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità.

E' stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2006 ed è stata ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009 n. 18. In tal modo essa è entrata a far parte integrante nel nostro ordinamento giuridico e pertanto i principi in essa contenuti fanno sorgere nei destinatari dei diritti soggettivi perfetti ed esigibili.

L'Articolo che stabilisce l'obbligo degli Stati di eliminare le barriere architettoniche e percettive è il n. 9, in particolare al primo comma:

Articolo 9 - Accessibilità

1. “Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicano, tra l’altro, a:

(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;

(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza“.

Sostanzialmente con questa norma vengono superate le limitazioni previste precedentemente e si afferma il diritto soggettivo perfetto delle persone con disabilità, ai quali la giurisprudenza ha equiparato le persone in difficoltà per motivi di anzianità, di accedere dovunque può accedere una persona non in situazione di svantaggio.

§.7. D.M. 22 dicembre 2017 M.I.T. Art. 1

L'art. 6 "Norme di esercizio" del decreto ministeriale 18 settembre 1975, "Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico", punto 6.1 "Regolamento di esercizio", quinto comma, terzo punto "divieto di posare sui gradini ombrelli, carrozzine, carrelli, cani, pacchi, ecc.", e' cosi' modificato:

"divieto di posare sui gradini ombrelli, carrozzine, carrelli, pacchi ecc. e di far transitare sui medesimi gradini animali; fanno eccezione i cani guida per persone non vedenti dichiarati idonei al transito sulla scala mobile o tappeto mobile da strutture o scuole specifiche riconosciute dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti; il cane guida che accompagna la persona non vedente deve essere, inoltre, assicurato contro terzi per il transito sulle scale mobili o tappeti mobili".

Con tale norma viene implicitamente riconosciuto il diritto dei non vedenti, affermato da decenni da parte delle associazioni della categoria, a usufruire di tutti i mezzi di traslazione verticale presenti in una determinata struttura. Viene quindi superata la resistenza di alcune Pubbliche Amministrazioni alla segnalazione diretta delle scale mobili mediante gli appositi percorsi tattilo-vocali, ancorché esse fossero adiacenti alle scale fisse. Tale indicazione era contenuta nella Norma UNI 11168, contestata dalle associazioni della categoria e attualmente superata dal Decreto Ministeriale.

§.8. Giurisprudenza.

Accessibilità di Bancomat e altri apparecchi.

Obbligo di rimozione delle barriere architettoniche dai bancomat.

Con la sentenza n. 18762 del 23/09/2016 la terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la situazione di inaccessibilità a luogo privato aperto al pubblico (nella specie, un locale adibito all'utilizzazione di un bancomat), dovuta alla presenza di una barriera architettonica, legittima la persona disabile a ricorrere, anche nei confronti di privati, alla tutela antidiscriminatoria ex art. 3 della legge n. 67 del 2006.

La fattispecie concerneva un ATM o bancomat posto in modo da non essere operabile da persona su sedia a ruote. Nel caso dei non vedenti, l'inaccessibilità può dipendere dalla mancanza di una sintesi vocale che guidi l'utente nello svolgimento delle operazioni o di agevolazioni per la lettura dello schermo da parte degli ipovedenti.

Si può quindi concludere che la fruibilità di apparecchiature in edifici pubblici e privati deve essere garantita alle persone con disabilità, rimuovendo tutti gli ostacoli architettonici e ciò deve avvenire anche in mancanza di norme regolamentari di dettaglio che dettino le caratteristiche tecniche che luoghi, spazi, parti, attrezzature o componenti di un edificio o parti di questo debbano avere per consentire l'accesso.

Sempre nell'ambito giurisdizionale, è da tenere presente la Legge n. 67 dell'1 marzo 2006, c.d. legge antidiscriminazione, che ciascuna persona con disabilità può invocare con ricorso al Tribunale con procedura semplificata per denunciare atti o comportamenti che "mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone." Classico è il caso della presenza di scale che impediscono l'accessibilità a persone su sedia a ruote; identica è la discriminazione operata a danno di persone con disabilità visiva che non possono accedere e muoversi in spazi o strutture pubbliche o private aperte al pubblico perché la mancanza delle necessarie guide tattilo-vocali sul pavimento impedisce loro di orientarsi e muoversi in "condizioni di adeguata sicurezza e autonomia" (Art. 2.G, del D.M. 236/1989).

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