I.N.M.A.C.I.

Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi ed Ipovedenti
Fondato da Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti APS-ETS e Associazione Disabili Visivi APS-ETS.

Nel corso degli anni l'I.N.M.A.C.I. si è trovata a rispondere alle più disparate domande.

Chiunque può porre domande ai nostri esperti, scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Le risposte a quesiti di interesse generale saranno anche pubblicate in questa rubrica

 

 

§. Da quali norme si ricava l'obbligatorietà dell'impiego del linguaggio tattile LVE?

I segnali tattili, come qualsiasi altro ausilio, sono soggetti all'evoluzione tecnologica e a miglioramenti nel tempo che non possono essere trascurati. Non sarebbe quindi opportuno che una legge stabilisse direttamente quale tipo di segnaletica deve essere utilizzata, proprio per la necessità di seguire nel tempo il progresso tecnologico. Ma ciò non significa che manchi la norma regolatrice. Infatti, la norma che definisce il concetto di barriera architettonica senso-percettiva, pur non indicando un preciso sistema, lo identifica indirettamente stabilendo quali risultati debbano essere conseguiti. Si parla in questi casi di "norma prestazionale" e tale carattere hanno proprio l'Art. 1.2.c) del D.P.R. 503/1996 per gli spazi ed edifici pubblici e l'analogo articolo del DM 236/1989 per le strutture private aperte al pubblico. Tali articoli prescrivono che le segnalazioni e gli accorgimenti utilizzati devono consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo". Ne consegue che, indicato nella normativa il risultato da conseguire, la non codificata tipologia degli indicatori tattili deve adeguarsi ai progressi della tecnica ed alle conoscenze ed esperienze anche sopravvenute del settore. Inoltre, già la semplice logica deve far comprendere che nessun altro se non i diretti interessati, per il tramite delle Associazioni nazionali che li rappresentano, ha titolo per dichiarare quali ausili conseguono i risultati voluti e quali no, mentre non hanno alcun valore eventuali dichiarazioni di conformità di chi ne fa commercio.

Ma un'ulteriore conferma a tale assunto è data dal combinato disposto delle norme citate e dell'Art. 4.3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il quale sancisce proprio la necessità del coinvolgimento delle associazioni rappresentative dei disabili nelle decisioni che li concernono. Detta Convenzione è entrata a far parte del nostro ordinamento giuridico attraverso la legge di ratifica (L. n. 18 del 3 marzo 2009). Orbene, l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ONLUS e l'Associazione Disabili Visivi ONLUS, fondatori dell'I.N.M.A.C.I., Associazioni nazionali che per legge e/o per statuto hanno la tutela e la rappresentanza dei non vedenti italiani, dichiarano formalmente che l'unico sistema attualmente idoneo a soddisfare la normativa vigente è quello tattilo-vocale denominato Loges-Vet-Evolution (LVE).

Tale convincimento è stato raggiunto attraverso una lunga fase di studio e di sperimentazione e si fonda sui seguenti argomenti: Il sistema utilizzato precedentemente non corrisponde più ai parametri introdotti con le nuove Norme UNI-CEN 15209/2007 e ISO 23599/2012 (altezza minima delle barre e interasse minimo e costante tra di esse (40 mm).

La larghezza dei canaletti del codice rettilineo è stata aumentata per renderlo meglio percepibile.

I vecchi profili dei codici di incrocio e di Attenzione/Servizio risultavano poco riconoscibili, diventando motivo di disorientamento; sono quindi stati modificati nella forma e nelle spaziature, acquisendo una sicura percepibilità.

Il pieno ed unanime consenso degli utilizzatori è documentato nelle schede sottoposte a centinaia di non vedenti sotto il diretto controllo di Rete Ferroviaria Italiana, la quale ha addirittura stabilito che anche la manutenzione di tratti dei percorsi tattili già esistenti deve essere eseguita installando il sistema LVE.

Inoltre "LVE", a seconda dei materiali usati, ha costi inferiori o paragonabili a quelli del vecchio sistema ed è perfettamente compatibile con esso, tanto che può, e deve, essere messo a prosecuzione delle vecchie installazioni.

Infine, "LVE"  è stato adottato ufficialmente da Rete Ferroviaria Italiana, da ENAC per tutti gli aeroporti, dal Ministero delle Infrastrutture e dai Comuni italiani (vedi Macroarea "Riconoscimenti".

Per tutti i motivi sopra enunciati, non è ammissibile né giustificabile una scelta diversa, che non potrebbe essere considerata idonea ad ottemperare alla normativa vigente e rappresenterebbe quindi un immotivato spreco di denaro, pubblico o privato che sia. (Vedi voce "LOGES  dell'Enciclopedia Treccani: https://www.treccani.it/enciclopedia/loges/)

 

 

§. È corretto usare il termine "cieco" o è meglio dire "ipovedente"?

Quelli indicati non sono sinonimi. Nel termine "disabili visivi" si ricomprendono sia i non vedenti o ciechi assoluti, che gli ipovedenti; i primi sono coloro che non sono in grado di cogliere attraverso la vista praticamente nessuna informazione significativa in ordine all'ambiente esterno; i secondi, invece, possono avvalersi del loro residuo visivo, anche se con molte limitazioni e trovandosi in situazioni percettive estremamente differenziate, sia sotto il profilo dell'acuità che sotto quello dell'ampiezza del campo visivo (Ipovedenti gravi, medi e lievi).

In ogni caso, la parola "cieco" può essere utilizzata al posto di "non vedente", senza timore di creare alcun disagio.

 

 

§. È vero che i ciechi non si muovono mai se non sono accompagnati?

No, è falso. Certamente è difficile che una persona anziana che ha perso la vista impari ad orientarsi nel caos delle nostre città e, se ne ha la possibilità, preferirà appoggiarsi al braccio di un parente o di un amico; ma non sono pochi i ciechi, sia giovani che anziani, che apprendono le modalità per orientarsi e muoversi in sicurezza nelle strade, seguendo degli appositi corsi tenuti da professionisti molto ben preparati.

D'altra parte, le famiglie dei nostri tempi, formate da pochi membri, non offrono ai ciechi molte possibilità d’essere accompagnati, mentre diventano sempre meno numerosi i volontari in servizio civile che lo Stato destina alle associazioni di categoria per il servizio di accompagnamento.

È quindi fondamentale che tutte le nuove opere siano dotate dei segnali e percorsi tattili sul pavimento, delle mappe a rilievo e dei semafori acustici che agevolano l'orientamento e la sicurezza dei disabili visivi.

 

 

§. Esistono delle norme che obbligano gli Enti pubblici e i privati ad assicurare l'accessibilità ai non vedenti?

La più recente enunciazione generale del diritto delle persone con disabilità, ivi compresi i minorati della vista, ovviamente, all'accessibilità ambientale è contenuta nell'Art. 9 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006. Oltre che discendere da questo enunciato di valore internazionale e dai principi di uguaglianza e di non discriminazione contenuti sia nella Costituzione italiana sia in vari trattati e dichiarazioni anche a livello europeo, il diritto di tutte le persone, e in particolare di quelle con disabilità, all'accessibilità dell'ambiente è direttamente previsto in alcune norme emanate in Italia fin dal 1971 e ribadite più recentemente nelle leggi n. 13 del 1989 e 104 del 1992 e precisate nei dettagli nei regolamenti emanati con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 236 del 1989 e con Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, il primo in materia di edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata e il secondo in tema di spazi ed edifici pubblici. La normativa è stata poi ordinata nel Testo Unico dell'Edilizia, emanato con D.P.R. n. 380 del 2001, successivamente modificato fino al Dlgs. 222/2016.

 

 

§. Vi sono altri modi per favorire la mobilità autonoma dei disabili visivi oltre ai segnali tattili sul pavimento?

Non esistono altre modalità che possano far considerare accessibile "a chiunque e in particolare ai non vedenti e agli ipovedenti" uno spazio aperto o un edificio: è l'ambiente che deve nascere o che si deve rendere accessibile e quindi gli indispensabili ausili devono far parte dell'ambiente. Per questo motivo, oltre che per difetti intrinseci del mezzo trasmissivo utilizzato, tutte le associazioni dei non vedenti ed ipovedenti escludono del tutto la validità, ai fini del rispetto della normativa vigente, dell'impiego di apparecchi portatili che rivelano ostacoli, o che indicano la direzione da seguire, o che, indirizzati verso appositi trasmettitori, forniscono indicazioni o informazioni di vario genere. E ciò, sia per il fatto che vi possono essere dei ciechi che non ne sono dotati, sia perché sono soggetti a guasti o a mal funzionamenti dovuti anche ad interferenze.

Diverso è il caso di sistemi elettronici "di prossimità", caratterizzati dal fatto che, oltre a fornire una quantità praticamente illimitata di informazioni, sono in grado anche di offrire una traccia elettronica ben localizzata nell'ambito di pochi centimetri e che può essere seguita usando un apposito bastone. Questo sistema si integra perfettamente con le piste tattili e costituisce il nuovo sistema "Loges-Vet-Evolution" validato dalle associazioni. Altri sistemi elettronici possono essere utili per fornire ulteriori informazioni ad integrazione, ma mai in sostituzione, del sistema tattilo-plantare LVE.

 

 

§. Possono essere utilizzati altri tipi di segnali tattili con forme differenti?

In Italia il 99,9% delle decine di migliaia di segnali tattili installati nelle strade e negli edifici è caratterizzato dal profilo trapezoidale dei suoi canaletti del codice rettilineo e da altri 5 codici che forniscono, sotto i piedi o con la punta del bastone bianco, tutte le informazioni direzionali e di presenza di oggetti interessanti o di zone di pericolo, che sono essenziali per la mobilità autonoma di un non vedente. Soltanto lo 0,1% è costituito da installazioni, per lo più sperimentali, che non sono idonee o per la forma dei loro profili o per la mancanza di codici essenziali, a conseguire i risultati prestazionali imposti dalla normativa vigente. D'altra parte è evidente a chiunque che questa segnaletica tattile, come qualunque altra segnaletica, deve tassativamente rispettare il requisito della uniformità delle forme e dei significati, sotto pena del disorientamento e del caos. Il vantaggio fondamentale del nuovo sistema di segnali tattili "Loges-Vet-Evolution" è la sua perfetta compatibilità con quello utilizzato fino al gennaio 2013, dato che usa i medesimi codici, con identico significato, ma resi meglio percepibili con piccole variazioni dei profili e degli spessori, conformandoli anche alla nuova normativa europea.

L'ottimo compromesso raggiunto, modificando alcuni rapporti delle misure, ma mantenendo un aspetto molto simile al precedente, consente di accostare le nuove installazioni a quelle già esistenti senza creare discontinuità estetiche e soprattutto funzionali.

 

 

§. Cosa si intende esattamente per "barriera architettonica"?

Con questo termine si indicano, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sia gli ostacoli di tipo fisico, come gradini, scalinate, servizi igienici troppo angusti, ecc., sia "la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi" (Art. 1.2 lettera c) del D.P.R. 503/1996). Si è sancito in questo comma l'obbligo di eliminare quelle specifiche barriere architettoniche che sono conosciute con il nome di "barriere percettive" o "localizzative", definendone chiaramente il concetto. Nel primo caso le norme impongono la rimozione di ostacoli o la modificazione di situazioni negative esistenti in opere già eseguite o, per quelle nuove, la costruzione di opere che siano già in partenza prive di tali ostacoli o situazioni negative (rampe per superare dislivelli, ascensori, adeguata larghezza dei passaggi per recarsi ai bagni, ma anche una migliore organizzazione della pedonalità urbana, ecc.).

Nel secondo caso le norme impongono l'adozione di interventi specifici consistenti nell'aggiungere qualcosa al già costruito o nel costruire il nuovo inserendo nelle normali strutture alcuni accorgimenti a beneficio delle persone con disabilità visiva. Il riferimento è a segnali tattili sul piano di calpestio, mappe a rilievo, segnalatori acustici ai semafori, per i non vedenti.

Per gli ipovedenti si deve provvedere, oltre che ad assicurare un forte contrasto di luminanza (chiaro-scuro) fra i segnali tattili e l'intorno, a una illuminazione degli ambienti adeguata sia per intensità che per disposizione dei corpi illuminanti, ad una segnaletica accessibile per tipo e grandezza dei caratteri, per posizionamento e sufficiente illuminazione. È anche necessario che fra i vari elementi architettonici (pareti, pavimenti, infissi, ecc.) vi sia un buon contrasto di luminanza (chiaro-scuro), determinato in un valore minimo del 40%. A beneficio dei non udenti vanno previsti segnali di allarme visivi, telefoni speciali, ecc.

Sia con riferimento alle barriere fisiche che a quelle percettive, è ovvio che sarebbe economicamente conveniente, oltre che ad essere obbligatorio, che le nuove opere fossero progettate fin dall'inizio esenti da barriere. Anzi, si dovrebbe sempre evitare di concepire gli ausili ambientali per i disabili come un qualcosa di posticcio da aggiungere al normale progetto, ma progettare direttamente per una utenza allargata. In altre parole, è necessario che si diffonda e si affermi definitivamente il principio del "Design for All", e cioè una progettazione che tenga conto già in partenza delle esigenze di tutti.

Comunque, anche in sede di rifacimenti o di manutenzione straordinaria, gli accorgimenti necessari per i disabili visivi sono estremamente più economici e più semplici da realizzare, rispetto a quelli necessari per rendere le strutture accessibili alle persone con disabilità motoria, che spesso richiedono modifiche strutturali piuttosto impegnative. Tuttavia gli interventi per eliminare le barriere percettive sono di gran lunga i meno adottati, sia perché le relative norme sono meno conosciute, sia perché sono meno note le soluzioni concretamente idonee ad eliminarle.

 

 

§. Ho protestato perché, essendo un non vedente ed essendomi recato da solo in un ospedale ristrutturato

una decina di anni fa, non ho trovato né piste tattili sul pavimento, né mappe a rilievo. Mi è stato risposto che mi avrebbero assegnato qualcuno del personale per accompagnarmi. È una risposta accettabile?

Ciò È tollerabile soltanto per porre rimedio nel caso specifico ad una situazione incresciosa, ma resta ben evidente la situazione di violazione della normativa vigente, con le conseguenti responsabilità di chi non ha provveduto.

Infatti, il concetto di "accessibilità" è strettamente connesso con quello di "autonomia" e ciò è ben presente al legislatore che coniuga questi due termini nella stessa definizione di accessibilità e vi aggiunge quello ulteriore di "sicurezza" (Art. 2 lett. G) D.M. 236/1989): "Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Il fine che si deve perseguire con l'eliminazione delle barriere architettoniche è quindi quello di assicurare ai disabili l'autonomia nella mobilità, ossia la possibilità per essi di spostarsi da soli in condizioni di sicurezza e con la piena consapevolezza dello stato dei luoghi, della dislocazione dei servizi di interesse generale e del percorso da seguire per raggiungere la meta prefissata.

D'altra parte, la necessità che il concetto di mobilità sia sempre collegato, anche implicitamente, a quello di autonomia, è evidente solo che si rifletta sul fatto che un cieco accompagnato non ha problemi nei suoi spostamenti, come non ne avrebbe un disabile su sedia a ruote accompagnato da un paio di robusti assistenti.

Ne consegue che i servizi di accompagnamento per i disabili, lodevolmente organizzati nell'ambito delle stazioni ferroviarie, delle aerostazioni e in alcune strutture pubbliche o private, pur essendo molto apprezzati anche dai disabili visivi che, per l'età o per loro scelte individuali, non si sentono in grado di muoversi da soli, non possono in nessun caso costituire una alternativa che liberi i gestori dall'obbligo di dotare le strutture degli ausili e degli accorgimenti necessari a renderle accessibili in totale autonomia. Tanto meno può esserlo un servizio di accompagnamento offerto in modo estemporaneo in un ospedale o in un ufficio pubblico.

 

 

§. Da una statistica pubblicata recentemente dall'ISTAT apprendo che mediamente quasi il 70% delle scuole italiane sono accessibili ai disabili, avendo le scale e i percorsi interni a norma. Ma nella mia carriera di insegnante, nessuna delle numerose scuole che ho conosciuto era dotata di segnali tattili. Sono stato particolarmente sfortunato o cosa?

L'equivoco in cui si cade frequentemente al quale non è sfuggito in passato l’ISTAT, è quello di accogliere automaticamente e acriticamente l'equazione: "disabile = persona su sedia a ruote". Da noi messo in guardia su questo equivoco, l'Istat ne ha tenuto conto nelle rilevazioni più recenti.

Resta comunque il fatto che le scuole, gli edifici pubblici, i marciapiedi e le piazze sono ancora per la maggior parte sprovvisti dei segnali tattili e ancora peggiore è la situazione delle strutture private aperte al pubico, come centri commerciali, supermercati, banche, locali di spettacolo, strutture ricettive e sportive, cliniche, ecc. Per questo motivo l'I.N.M.A.C.I. è impegnata in una vasta campagna di sensibilizzazione, allo scopo di recuperare gradualmente le opere fuori norma, soprattutto, per evitare assolutamente che vengano eseguiti nuovi lavori senza il superamento delle barriere architettoniche, comprese quelle percettive per i non vedenti.

 

 

§. È vero che per utilizzare il sistema LVE è necessario che nella zona vi sia un buon segnale della rete

telefonica?

È del tutto falso, anche se è stato sostenuto erroneamente nei PEBA di alcuni Comuni. Infatti, le mappe contenenti i messaggi vocali possono essere scaricate dalla banca dati vigilata dalle associazioni della categoria in qualunque momento e in qualsiasi parte del mondo. Il bastone elettronico legge direttamente i TAG posti sotto le piastre tattili e quindi il sistema funziona perfettamente anche se posto nelle stazioni sotterranee o in una struttura schermata dalle radiazioni.